Legge 20 giugno 1952, n. 645
aggiornata con la legge del 22 maggio 1975, n.152 art.10,
aggiornata con la legge del 25 giugno 1993, n.205 art.4.Art. 4: ”Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalita’ indicate nell’articolo 1* e’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalita’ antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena e’ della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni.
La pena e’ della reclusione da due a cinque anni e della multa da cinquecentomila a due milioni di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti e’ commesso con il mezzo della stampa.
La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell’articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale, per un periodo di cinque anni”.
* Art 1: “Si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando - una associazione o un movimento persegue finalita’ antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politico o propugnando la soppressione delle liberta’ garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attivita’ alla esaltazione di esponenti, principii, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista. -“